Le novtà legislative in materia di sicurezza:ausiliari attività di intrattenimento e spettacolo

By admin at 29 dicembre, 2009, 4:22 pm

Gentili lettori e lettrici,

avendo affrontato qualche tempo fa la problematica delle ronde che, purtroppo, ha trovato conferma nel testo di legge approvato dal Parlamento – a seguito, come sapete, di una mozione di fiducia da parte del Governo sul relativo testo comprendente anche tale discutibile figura – la redazione della rivista la Ronda mi ha chiesto un piccolo commento anche sull’attività degli “addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” prevista all’art. 3, commi 7 – 13, del testo di legge approvato dal Senato il 2 luglio 2009.

Dalla lettura delle disposizioni legislative appena indicate, evidenzio quanto segue.

In primo luogo, per sedare alcuni dubbi che i tradizionali operatori nel campo della sicurezza possono individuare, ritengo che l’ambito operativo di tali addetti è specificatamente limitato ad una attività di controllo concernente servizi di intrattenimento e spettacolo, senza che si possa estendere l’ambito ad altri servizi che nulla hanno a che vedere con detto controllo. In definitiva, il legislatore, a differenza della discutibile figura delle ronde, ha inteso regolamentare una volta per tutte coloro che operano nel settore degli spettacoli, intrattenimenti, discoteche ed altro denominati comunemente “buttafuori”.

Categoria quindi già operante da moltissimi anni che, con tale normativa, ha trovato una chiara collocazione.

Detto questo, passerei ad evidenziare le notevoli criticità che la legge, anche in tal caso, troppo frettolosamente ha inteso regolamentare.

Se è vero che tali operatori di sicurezza, pur essendo utilizzati da molti imprenditori nel campo dell’intrattenimento, non avevano un inquadramento certo e chiaro, è altrettanto vero che la normativa in questione lascia insoluti molti problemi, soprattutto per quanto concerne il rapporto che dovrà essere instaurato tra il fruitore del servizio in questione ed il singolo addetto iscritto nell’elenco tenuto dal Prefetto “(…) competente per territorio” (comma 8).

Per prima cosa ravviso anche in tale disposizione l’incostituzionalità della stessa nella parte in cui ha indicato in modo del tutto generico e senza alcun specifico parametro e/o limite i requisiti che i predetti operatori devono possedere per ottenere l’iscrizione al predetto elenco prefettizio, demandando quindi ad un decreto ministeriale il compito di individuare tutte le caratteristiche, gli ambiti operativi ed i requisiti che deve avere il personale in questione. Si tratta della medesima eccezione di incostituzionalità da me rilevata nei riguardi delle istituite “Ronde”, che, per brevità, non riporto in questo articolo.

Detto ciò, mi accingo a commentare brevemente le ultime novità normative che sono state adottate in merito.

Infatti, il Ministro dell’Interno, in esecuzione del dettato legislativo in questione ha emesso, in data 6 ottobre 2009, il decreto concernente i “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalità di selezione del personale addetti ai servizi di controllo”.

Esaminando il provvedimento ministeriale non si può che rilevare, senza molti sforzi interpretativi, delle notevolissimi similitudini con la regolamentazione dei cd. “stewards” utilizzati negli stadi di calcio, visto che anche in tal caso il personale iscritto nell’elenco istituito presso le Prefetture potrà espletare il servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacoli solo allorquando sarà dipendente del titolare della predetta attività ovvero “(…) personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testp Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773” anche perché la domanda per essere iscritti a detto elenco deve essere fatta e presentata “(…) al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell’istituto di cui al comma 2”.

Quindi, la figura del cd. “buttafuori” ha trovato una collocazione precisa: o è un dipendente del titolare del locale di intrattenimento (ovvero dell’esercizio pubblico di spettacoli) oppure deve essere assunto da un “(…) istituto autorizzato ai sensi dell’art. 134 del tulps” e tale requisito è indispensabile, posto che la domanda di iscrizione nell’elenco prefettizio va fatta dalle predette figure giuridiche e non direttamente dall’operatore dei servizi di controllo.

In considerazione di quanto sopra, la domanda spontanea che viene da farsi è, come per gli stewards, la seguente: a parte il proprietario del locale, il Ministro a quale delle autorizzazioni ex art. 134 tulps ha inteso riferirsi per ottenere l’iscrizione del personale in questione? Alle società di vigilanza privata ? agli istituti di investigazione? Oppure ad entrambe? Esaminando tutto il decreto, francamente faccio fatica a dare una risposta che possa essere degna di questo nome. Infatti, dall’esame dell’art. 5 (Impiego del personale addetto al controllo) ricavo una sorte di attività a contenuto misto vigilanza-investigazione, atteso che se il controllo accessi, il presidio degli ingressi e controllo visivo delle persone mi farebbe propendere per una sorte di vigilanza, l’osservazione per “(…) verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti” ovvero “(…) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati” è inquadrabile nella tipica attività investigativa. A ciò va aggiunto che l’elenco specifico dei requisiti soggettivi, previsto dal citato decreto, che necessariamente deve possedere l’ausiliario, oltre al rilevante fatto di dover effettuare un corso di formazione che dovrà essere organizzato dalle Regioni, rende ancora di più ibrida la figura in commento, visto che, pur non essendo qualificabile e paragonabile ad guardia particolare giurata, il predetto ausiliario non rientra tra i cd. collaboratori investigativi di cui all’art. 259 del reg. di esecuzione al TULPS ai quali non sono richieste tali peculiari condizioni soggettive. Se ciò e vero, allora, sulla base della mia personale esperienza, sorgeranno notevoli problemi applicativi della disciplina dettata dal Decreto, atteso che ci si dovrà chiedere quale sarà la posizione che assumerà la Prefettura se la richiesta di iscrizione viene fatta sia da un istituto di vigilanza che da un istituto di investigazioni private, visto che la disciplina regolamentare delle due figure e sotto certi aspetti diversa (anzi antinomica). A questo punto attendiamoci il proliferare di circolari esplicative e, conseguentemente, di posizioni differenziate tra Prefetture e Prefetture e, conseguentemente di contenziosi (visto che comunque il settore è economicamente interessante). Infine, giusto per fornire uno spunto di riflessione ai lettori, rilevo che il Ministro dell’Interno ha previsto una norma transitoria di chiusura (art. 8) acconsentendo agli attuali “buttafuori” di continuare ad operare per un termine di sei mesi; ciò posto, mi chiedo ma le società che si sono in questi anni organizzate per l’espletamento di detta attività (infatti non esistono più singoli operatori ma strutture organizzative anche di notevoli dimensioni) che fine fanno? Può darsi che le stesse proveranno ad ottenere il titolo di polizia necessario per l’espletamento dell’attività in commento (vedasi l’esempio dei cd. periti assicurativi affrontato dal Ministero dell’Interno nel 1997) oppure dovranno scomparire per far posto ai soggetti che attualmente hanno il titolo di polizia richiesto dal decreto. Che la guerra cominci!

Avv. Alfredo Passaro

(il presente articolo, come mi è stato riferito dal direttore della rivista sarà l’ultimo dell’anno, visto che la RONDA dovrà sospendere la sua attività giornalistica “per mancanza fondi”. È una circostanza che dispiace – fatemelo dire forte e chiaro, visto che la mia collaborazione è sempre stata gratuita e disinteressata – soprattutto quando una rivista cerca di fare informazione scevra da condizionamenti di sorta ed al solo scopo di fornire notizie ed aggiornamenti in un settore, come quello della sicurezza, così delicato ed importante della vita del nostro paese. Ma siccome viviamo in una continua contraddizione – si pensi alla critica condizione economica e gestionale delle Forze dell’Ordine, quando la sicurezza <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>sarebbe il punto più importante del nostro Governo – purtroppo non mi stupisco più di niente, neanche di quanto riferitomi dal sig. Valandro. L’unica cosa che dico è che mi dispiace e che se tale momento di crisi passerà sarò di nuovo pronto a collaborare con la rivista che mi ha sempre offerto la possibilità di dire anche la mia. Grazie)

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